Deducibilità fiscale per le Imprese
Hanuman ETS ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 l'impresa che effettua una donazione può decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.
Le persone giuridiche possono
art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/8
dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato
art. 100, comma 2, lettera a) D.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005
dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro l’anno
art. 27, legge 133/99 e D.P.C.M. 20/06/2000Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
CONSERVARE LA RICEVUTA AI FINI FISCALE
La ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bolettino postale;
l'estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
l'estratto conto del proprio conto corrente, bancario o postale, in caso di bonifico o RID.